Disciplina dei rapporti attivi sopravvenuti nell’ambito di società estinte.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18250 del 26 agosto 2014, è tornata sul tema degli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sulla ripartizione di eventuali rapporti attivi pendenti ma non contemplati in sede di liquidazione, o perché trascurati, o perché sconosciuti in quel momento.
La Suprema Corte, sulla base dell’estendibilità a tutte le società (cooperative comprese) dei criteri fissati inizialmente dalle Sezioni Unite soltanto per le società di capitali, ha stabilito che non può essere riaperta la procedura di liquidazione per i crediti divenuti esigibili soltanto dopo l’estinzione della società cooperativa. Come noto inoltre rimane valido il principio secondo il quale la “cancellazione della cancellazione” di una società dal registro delle imprese può essere richiesta solo qualora non ricorrano le condizioni di legge per l’iscrizione della cancellazione della società, ossia quando la società abbia proseguito l’attività sociale anche dopo la cancellazione (Cass. Sez. Un., 9 aprile 2010, n. 8426).Diverso è il regime che caratterizza i rapporti attivi in quanto i diritti e i beni compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiranno ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Non si trasferiranno, invece, le mere pretese, anche se azionate o azionabili in giudizio, ed i diritti di credito incerti o illiquidi allorchè detti elementi attivi, benchè conosciuti, non siano stati presi in considerazione dalla società e dagli organi che hanno provveduto alla liquidazione.

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