Revocatoria ordinaria più agevole per il curatore

L’articolo 66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L’unica differenza fra la revocatoria L.F. , ex articolo 66 e la revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. e’ l’ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l’azione. Ma le caratteristiche dell’azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell’ordinamento. Ragion per cui in tema di revocatoria ordinaria, il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare L.F. , ex articolo 67; e’ in realta’ sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell’atto dispositivo ne consegue che è sufficiente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, ne’ che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della societa’ di cui e’ parte. Ne consegue che non può essere sindacato nella fase di legittimità alcun giudizio di fatto, pertato l’orgnao giudicante deve accertare il requisito della partecipatio fraudis in virtu’ di alcuni indici sintomatici quali : la sussistenza del rapporto parentale (padre-figlio) fra debitore e terzo (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), la situazione di convivenza, etc Si aggiunga inoltre che non è necessario inoltre che il requisito dell’eventus damni richieda una disamina da parte dei giudici di merito, della situazione patrimoniale del debitore, alcuna rilevanza pertanto riveste il fatto che il patrimonio immobiliare del fallito possa ritenersi sufficiente al soddisfacimento dei crediti, atteso che in tema di revocatoria ordinaria, non e’ necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma e’ sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa piu’ incerta o difficile, il carattere pregiudizievole dell’atto, l’eventus damni, è insito nelle caratteristiche dell’atto stesso (lunga durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato).
Cass. [ord.], 07-05-2015, n. 9170.

Testimonials  |  Info: There are no items created, add some please.