Azione aquiliana verso l’amministratore unico se viene provato il danno.

Il Tribunale di Piacenza con la sentenza 414 del 25.05.2015, interviene in materia di responsabilità in capo all’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, e altresì sulla risarcibilità del danno.
Nel caso di specie la questione prospettata al Tribunale di Piacenza,viene introdotta con atto di citazione dal socio maggioritario della società di capitali s.r.l., che asserisce di essere stato ingiustamente danneggiato in conseguenza di un accertamento fiscale fatto sulla società medesima.
Alla suddetta società venivano notificati dall’ Agenzia delle Entrate tre avvisi di accertamento per i relativi anni 2007, 2008 e 2009, anni in cui sempre il medesimo socio afferma che la società non aveva affatto prodotto utili ai soci e che pertanto egli non aveva percepito nessun reddito da dover dichiarare e che l’unico responsabile in tal senso, al quale ascrivere le conseguenze inevitabili degli stessi accertamenti subiti, dovesse essere identificato nella persona dell’amministratore unico di quegli anni. Il socio sostiene che il comportamento scorretto dell’amministratore unico è stato la causa principale degli accertamenti, poiché ha agito in totale autonomia e senza dare conto ai soci stessi, degli eventuali accertamenti subiti dalla società. L’amministratore non ha neanche provveduto, sebbene rientrasse nei compiti che normalmente spettano a quest’ultimo, a mettere a disposizione dei soci i vari documenti contabili e i libri sociali così come è opportuno fare. Inoltre a rendere ancor più colpevole l’atteggiamento dell’amministratore, erano state le sue dimissioni presentate all’assemblea sociale. Il Tribunale precisa che l’azione di responsabilità contro l’amministratore unico art. 2746, 6 comma del c.c., deve essere circoscritta agli importi allo stesso socio richiesti e non certamente alla somma degli importi da reddito non dichiarato. Il Tribunale afferma quindi che in caso di azioni esperibili contro l’amministratore unico di società, il socio è legittimato ad azionare l’azione aquiliana, anche dopo il fallimento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera, naturalmente provando la condotta dolosa o colposa dell’amministratore quindi il nesso causale tra la condotta stessa e le conseguenze.

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