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	<title>LiveConsulting &#187; News</title>
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	<description>Competenza, rapidità ed efficienza per risolvere i vostri problemi legali, fiscali, ammnistrativi e contabili.</description>
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		<title>Disciplina dei rapporti attivi sopravvenuti nell&#8217;ambito di società estinte.</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 16:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18250 del 26 agosto 2014, è tornata sul tema degli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sulla ripartizione di eventuali rapporti attivi pendenti ma non contemplati in sede di liquidazione, o perché trascurati, o perché sconosciuti in quel momento. La Suprema Corte, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18250 del 26 agosto 2014, è tornata sul tema degli effetti che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sulla ripartizione di eventuali rapporti attivi pendenti ma non contemplati in sede di liquidazione, o perché trascurati, o perché sconosciuti in quel momento.<br />
La Suprema Corte, sulla base dell&#8217;estendibilità a tutte le società (cooperative comprese) dei criteri fissati inizialmente dalle Sezioni Unite soltanto per le società di capitali, ha stabilito che non può essere riaperta la procedura di liquidazione per i crediti divenuti esigibili soltanto dopo l&#8217;estinzione della società cooperativa. Come noto inoltre rimane valido il principio secondo il quale la &#8220;cancellazione della cancellazione&#8221; di una società dal registro delle imprese può essere richiesta solo qualora non ricorrano le condizioni di legge per l&#8217;iscrizione della cancellazione della società, ossia quando la società abbia proseguito l&#8217;attività sociale anche dopo la cancellazione (Cass. Sez. Un., 9 aprile 2010, n. 8426).Diverso è il regime  che caratterizza i rapporti attivi in quanto i diritti e i beni compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiranno ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa. Non si trasferiranno, invece, le mere pretese, anche se azionate o azionabili in giudizio, ed i diritti di credito incerti o illiquidi allorchè detti elementi attivi, benchè conosciuti, non siano stati presi in considerazione dalla società e dagli organi che hanno provveduto alla liquidazione.</p>
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		<title>Rigetto dell’istanza di fallimento e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Cass., Sez. III Civile, 11 settembre 2014, n. 19149 Con la sentenza in esame la Suprema Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice prefallimentare che ha deciso negativamente in ordine al ricorso del creditore – ex art. 6 l.f.. – ha competenza funzionale ed inderogabile non solo sul rimborso delle spese processuali, ma anche sul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cass., Sez. III Civile, 11 settembre 2014, n. 19149</p>
<p>Con la sentenza in esame la Suprema Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il giudice prefallimentare che ha deciso negativamente in ordine al ricorso del creditore – ex art. 6 l.f.. – ha competenza funzionale ed inderogabile non solo sul rimborso delle spese processuali, ma anche sul risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c.</p>
<p>La ratio di tale impostazione, già percorsa dal giudice di legittimità in diverse pronunce (tra le altre, Cass. Civ., sez. I, sentenza 28 febbraio 2000, n. 2216), risiede nel rispetto del principio sancito dall’art. 111 Cost. che vieta interpretazioni delle norme processuali volte a dilatare l’attività giurisdizionale. In altre parole, non vi è motivo di demandare la decisione sulla responsabilità aggravata ad un secondo e separato giudizio quando tutto potrebbe risolversi all’interno del medesimo procedimento.</p>
<p>L’assunto in questione è stato altresì corroborato da Corte Cost. 20 luglio 1999, n. 328, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 22, comma 2, l.f. nella parte in cui non prevede che avverso il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento possa proporre reclamo alla corte d’appello il debitore in relazione al mancato accoglimento da parte del tribunale di domande proposte dallo stesso debitore.</p>
<p>La mancata pronuncia da parte del tribunale adito, dunque, comporterebbe la violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. ed insieme del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato contenuto nell’art. 112 c.p.c.</p>
<p>E’ bene infine ricordare che il giudice investito di tale decisione potrà e dovrà svolgere comunque un’istruttoria piena e completa, compiendo tutti gli accertamenti necessari (compreso, se del caso, acquisire documenti, assumere prove testimoniali, disporre consulenze ecc.).</p>
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		<title>Se azienda cede intero ramo a newco per eludere i creditori, si determina abuso di diritto</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel caso in cui l’azienda cessionaria ponga in essere operazioni societarie esclusivamente finalizzate all’elusione della pretesa del creditore, questa può essere chiamata a rispondere dei debiti dell’azienda ceduta in forza della teoria dell’abuso del diritto. Così ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza del 16 giugno 2015, n. 964, nello specifico un creditore [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso in cui l’azienda cessionaria ponga in essere operazioni societarie esclusivamente finalizzate all’elusione della pretesa del creditore, questa può essere chiamata a rispondere dei debiti dell’azienda ceduta in forza della teoria dell’abuso del diritto.  Così ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza del 16 giugno 2015, n. 964, nello specifico  un creditore prima di ottenere il  titolo esecutivo nei confronti della società debitrice vedeva quest’ultima cedere tutti i suoi rami d’azienda  ad altra società    in nome collettivo avente quasi la stessa compagine sociale,  la srl debitrice veniva così messa in liquidazione e cessata dal registro delle imprese.  A questo punto la società creditrice aggrediva con atto di precetto la nuova cessionaria la quale si opponeva al titolo esecutivo ritenendo che i debiti contratti dalla società cedente e non contabilizzati, non potevano essere imputati a loro, in tal senso  l’articolo 2560 cc statuisce al secondo comma che “nel trasferimento di un azienda commerciale risponde dei debiti suddetti  anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori,”. Il  Tribunale nel caso che occupa ha evidenziato l’operazione economico-giuridica posta in essere dalla società debitrice  che ha ceduto l’intera azienda ad altra società (new company)   con compagine sociale quasi identica alla precedente società debitrice, e contestuale messa in liquidazione e cancellazione di quest’ultima, per l’effetto l’organo giudicante ha  qualificato tale cessione come un abuso del diritto, in quanto operazione oggettivamente e sostanzialmente volta ad eludere quindi le ragioni dei creditori. In conclusione secondo dottrina e giurisprudenza si ha abuso di diritto quando “l’esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l’uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a un fine diverso da quello tutelato dalla norma”,così da ritenere che la buona fede costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e formando un vero e proprio dovere giuridico. ( Cass. n. 10568/2013, Cass. n. 17642/2012, Cass. n. 13208/2010, Cass. n. 20106/2009).  </p>
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		<title>Concordato preventivo e fallimento:  sentenza S.U. n. 9935/15, principio di prevalenza.</title>
		<link>https://www.liveconsulting.it/2016/01/concordato-preventivo-e-fallimento-sentenza-s-u-n-993515-principio-di-prevalenza/</link>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 15:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Sezioni Unite tornano sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento con la sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015 secondo le Sezioni Unite non può dichiararsi il fallimento fino a che non si chiude la procedura di concordato preventivo per «chiusura» si intende non già il definitivo esaurimento della procedura «minore» bensì – la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite tornano sul rapporto tra concordato preventivo e fallimento con la sentenza n. 9935 del 15 maggio 2015 secondo le Sezioni Unite non può dichiararsi il fallimento fino a che non si chiude la procedura di concordato preventivo   per «chiusura» si intende non già il definitivo esaurimento della procedura «minore»   bensì –   la sua «prima definizione» negativa, ovvero la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, con la sua mancata approvazione, con la revoca dell&#8217;ammissione alla procedura ovvero, ancora, col diniego di omologazione (artt. 162, 179, 173 e 180, l. fall.). Il principio di prevalenza fissa, un ordine tra decisioni e non tra procedimenti e, cioè, scandisce una cronologia tra provvedimenti. </p>
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		<title>Revocatoria ordinaria  più agevole per il curatore</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo 66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L&#8217;unica differenza fra la revocatoria L.F. , ex articolo 66 e la revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. e&#8217; l&#8217;ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l&#8217;azione. Ma le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria   ordinaria  codicistica.  L&#8217;unica  differenza   fra   la revocatoria L.F. , ex articolo 66 e la revocatoria ex articolo  2901  cod. civ.  e&#8217;  l&#8217;ambito di efficacia: la prima, esercitata  dal  curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha  esercitato  l&#8217;azione. Ma le caratteristiche dell&#8217;azione  sono  le medesime,  trattandosi dello stesso istituto trasposto in un  diverso settore  dell&#8217;ordinamento.  Ragion per cui    in tema di revocatoria ordinaria, il curatore non è   gravato  dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello  stato di  insolvenza  del  debitore, come avviene in  caso  di  revocatoria fallimentare L.F. , ex articolo 67;  e&#8217; in realta&#8217; sufficiente che  sia dimostrato  il  semplice  pregiudizio, per la  massa  dei  creditori, dell&#8217;atto dispositivo ne consegue che è sufficiente provare la conoscenza, da parte del terzo, del  pregiudizio  arrecato alle ragioni del creditore,  la  norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore  sia insolvente, ne&#8217; che il creditore abbia consapevolezza dello stato  di decozione del debitore, o della societa&#8217; di cui e&#8217; parte.  Ne consegue che  non può essere sindacato nella fase di legittimità alcun  giudizio di fatto,   pertato l’orgnao giudicante  deve accertare il requisito  della partecipatio fraudis in virtu&#8217; di alcuni indici sintomatici quali : la  sussistenza del rapporto parentale (padre-figlio) fra debitore  e terzo  (Cass. 5 marzo 2009 n. 5359), la situazione di convivenza,  etc  Si aggiunga inoltre che non è necessario inoltre che  il requisito  dell&#8217;eventus damni richieda una disamina da  parte dei  giudici  di  merito,  della situazione   patrimoniale  del  debitore,   alcuna rilevanza pertanto riveste il fatto che  il   patrimonio immobiliare  del  fallito  possa ritenersi sufficiente  al soddisfacimento dei crediti, atteso che   in  tema  di revocatoria  ordinaria,  non  e&#8217;  necessaria  una  totale  compromissione   del patrimonio  del debitore, ma e&#8217; sufficiente che la soddisfazione  dei crediti  sia resa piu&#8217; incerta o difficile, il  carattere  pregiudizievole dell&#8217;atto,   l&#8217;eventus   damni,  è  insito  nelle   caratteristiche dell&#8217;atto  stesso  (lunga durata del contratto,  prezzo  notevolmente inferiore  al  valore  di  mercato).<br />
Cass. [ord.], 07-05-2015, n. 9170.</p>
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		<title>COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE DI SPA.</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[La competenza a fissare il compenso per l’esercizio di funzioni delegate in una S.p.a spetta al consiglio di amministrazione, mentre sarà il giudice ordinario ad essere competente sull&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo azionato dall&#8217;amministratore della S.p.A.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La competenza a fissare il compenso per l’esercizio di funzioni delegate in una S.p.a spetta al consiglio di amministrazione, mentre sarà il giudice  ordinario ad essere competente sull&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo azionato dall&#8217;amministratore della S.p.A.</p>
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		<title>L&#8217;accomandatario è sempre resposabile anche se cambia ruolo.</title>
		<link>https://www.liveconsulting.it/2016/01/laccomandatario-e-sempre-resposabile-anche-se-cambia-ruolo/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Il socio accomandatario della sas laddove divenga socio accomandante resta illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società durante il periodo in cui egli ricopriva il ruolo di socio accomandatario. Viceversa colui che assume la qualifica di socio accomandatario diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, ivi inclusi quelli sorti anteriormente all&#8217;assunzione della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il socio accomandatario della sas laddove divenga socio accomandante  resta illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società durante il periodo in cui egli ricopriva il ruolo di socio accomandatario. Viceversa colui che assume  la qualifica di socio accomandatario diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, ivi inclusi quelli sorti anteriormente all&#8217;assunzione della qualità di accomandatario. Tribunale di Milano sentenza n. 8800 del 17 luglio 2015.  </p>
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		<title>REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L. IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[I soci di una s.r.l. con almeno 1/3 del capitale hanno il potere di convocare direttamente l’assemblea per la revocabilità in ogni tempo degli amministratori anche in assenza di giusta causa, siano essi a tempo determinato o indeterminato. Questi ultimi, però, in mancanza di giusta causa, hanno diritto ad un congruo preavviso, la cui omissione [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I soci di una s.r.l. con almeno 1/3 del capitale hanno il potere di convocare direttamente l’assemblea per la revocabilità in ogni tempo degli amministratori anche in assenza di giusta causa, siano essi a tempo determinato o indeterminato. Questi ultimi, però, in mancanza di giusta causa, hanno diritto ad un congruo preavviso, la cui omissione determina l’obbligo per la società di risarcire il danno loro cagionato.La revoca senza giusta causa di un amministratore di diritto che, in fatto, non abbia alcuna attività di amministrazione, non comporta per la società alcun obbligo di risarcimento del danno verso il revocato.</p>
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		<title>AZIONE DI RESPONSABILITÀ ESERCITATA  NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI PER RICORSO ABUSIVO AL CREDITO BANCARIO.</title>
		<link>https://www.liveconsulting.it/2015/12/azione-di-responsabilita-esercitata-nei-confronti-di-amministratori-e-sindaci-per-ricorso-abusivo-al-credito-bancario/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’amministratore che, occulta la situazione di crisi e di insolvenza della società alterando documenti contabili, per ricorrere al credito bancario aggravando il passivo patrimoniale è fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc. Il danno si configura nelle somme che la società deve restituire alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’amministratore che, occulta la situazione di crisi e di insolvenza  della società alterando documenti contabili, per ricorrere al credito bancario aggravando il passivo patrimoniale è fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc.  Il danno si configura nelle somme che la società deve restituire alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e di mora. Il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori è titolo di responsabilità anche per i sindaci se omettono di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall&#8217;ordinamento (artt. 2403 bis, 2406 e 2409 c.c.).<br />
In caso di leasing per beni estranei all&#8217;attività tipica d’impresa si determina una responsabilità per gli amministratori, e i sindaci  che non hanno adeguatamente vigilato.  </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>VIOLAZIONE DELL’ART. 2486 C.C. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.</title>
		<link>https://www.liveconsulting.it/2015/12/violazione-dellart-2486-c-c-responsabilita-degli-amministratori-di-s-r-l/</link>
		<comments>https://www.liveconsulting.it/2015/12/violazione-dellart-2486-c-c-responsabilita-degli-amministratori-di-s-r-l/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Walter Pacelli]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.liveconsulting.it/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[La prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l. è illegittima ex art. 2486 c.c., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società. Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità per illegittima e prolungata prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La prosecuzione dell’ordinaria attività d’impresa da parte degli amministratori di s.r.l. è  illegittima ex art. 2486 c.c., qualora dal bilancio emerga la integrale perdita del capitale sociale e i soci non pongano rimedio al deficit patrimoniale della società.<br />
Il danno risarcibile nelle azioni di responsabilità per illegittima e prolungata prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale, in caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità, deve determinarsi in via equitativa applicando il metodo della differenza dei c.d. netti patrimoniali.<br />
La nomina ad amministratore formale è titolo sufficiente a rendere applicabili le norme che prevedono obblighi e responsabilità per gli amministratori di società di capitali.<br />
Colui che eserciti effettivamente e stabilmente un’attività amministrativa corrispondente in fatto a quella di competenza dell’amministratore di diritto, è soggetto agli obblighi e alle responsabilità inerenti alla funzione amministrativa di società di capitali in qualità di amministratore di fatto.</p>
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